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NORMATIVA AGGIORNATA RLS


Con la circolare n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 23 febbraio 2026 è stato chiarito che l’aggiornamento periodico annuale diventa obbligatorio anche per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori ‍♂️‍. La circolare fornisce inoltre un quadro complessivo delle principali novità introdotte dal decreto legge n. 159/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 198/2025 , recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per la protezione civile .

L’intervento dell’Ispettorato riguarda diversi aspetti della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro ⚠️ e incide in particolare sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro . La circolare affronta numerosi temi, tra cui appalto e subappalto , badge di cantiere ️, patente a crediti , comunicazioni obbligatorie ✉️, dispositivi di protezione individuale , sistemi di protezione contro le cadute dall’alto , sorveglianza sanitaria e requisiti dei modelli di organizzazione e gestione .

Tra gli aspetti più rilevanti vi è proprio quello relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro . In particolare, l’art. 5 del decreto legge n. 159/2025 modifica l’art. 37 del Decreto Legislativo 81/2008 introducendo un nuovo paragrafo che estende l’obbligo di aggiornamento periodico del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza anche alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori . Le modalità di tale aggiornamento saranno definite dalla contrattazione collettiva nazionale , nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto sia della dimensione dell’impresa sia del livello di rischio connesso all’attività svolta ⚡.

Resta invece invariata la disciplina relativa alle ore minime di aggiornamento ⏱️ per le imprese con più di 15 lavoratori, che prevede almeno 4 ore annue nelle aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 e 8 ore annue nelle imprese con oltre 50 dipendenti .

La circolare chiarisce inoltre che la registrazione delle competenze acquisite tramite la formazione in materia di sicurezza non avverrà più tramite il libretto formativo del cittadino, ma attraverso il fascicolo elettronico del lavoratore e il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino , con integrazione dei dati nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) .

Infine, viene ricordata anche una specifica deroga prevista per alcuni settori : per i lavoratori impiegati nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la formazione obbligatoria in materia di sicurezza potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione , anziché al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, come previsto in via generale dalla normativa vigente ⚖️.

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